ASSEGNAZIONE DEI TERRENI MONTANI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO
(FIDA PASCOLO E CONCESSIONI INDIVIDUALI AD USO ESCLUSIVO)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Regione Abruzzo con la legge n. 3 del 04.01.2014, “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”, approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 169/7 del 12 dicembre 2013, e pubblicata nel BURA 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale ed entrata in vigore l'11 gennaio 2014, ha eseguito il riordino della materia;
Ricordato che la stessa legge prevedeva ai sensi dell’art. 5, l’emanazione entro 180 di apposito regolamento in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo;
Premesso altresì che, la Regione Abruzzo con la L.R. n. 5 del 26.01.2017, “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 3 del 04.01.2014 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”, approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 83/7 del 27 dicembre 2016, e pubblicata nel BURA 03 febbraio 2017, n. 10 Speciale ed entrata in vigore l'04 febbraio 2017, ha eseguito modifiche ed integrazioni alla legge di riordino della materia;
Dato atto dell’entrata in vigore dei D. Lgs. 134 – 135 – 136/2022, di regolamentazione in materia veterinaria e di normativa della tenuta degli STABILIMENTI di allevamento e produzione bestiame;
Atteso che:
• il Comune di Sante Marie è proprietario dei terreni al catasto oggetto di fida pascolo;
• lo stesso è visionabile presso il competente ufficio nonché pubblicato sul sito del Comune di Sante Marie;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei beni demaniali e patrimoniali siti nel territorio comunale gravati dal diritto di uso civico di pascolo (Fida Pascolo e concessioni individuali ad uso esclusivo), approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 23.05.2002 e successive modifiche con D.G. nr. 28 del 05/06/2007 consultabile nel sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente
AVVISA
Che dalla data odierna, fino al 31 marzo 2025, è possibile presentare domanda per ottenere l’autorizzazione al pascolo nei terreni montani gravati da uso civico per FIDA PASCOLO O CONCESSIONI INDIVIDUALI AD USO ESCLUSIVO.
Le domande di autorizzazione all’esercizio di fida pascolo, o concessioni individuali ad uso esclusivo, devono essere compilate sugli appositi modelli predisposti dall’Ente comunale, allegati al presente avviso, (non verranno accettate domande compilate su stampati diversi), ed inoltrate al Comune di Sante Marie mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo, a mezzo posta tramite raccomandata a/r;
o agli indirizzi vigili@comune.santemarie.aq.it oppure comunedisantemarie@pec.it
La modulistica necessaria può essere richiesta direttamente all’Ufficio di Polizia Locale oppure scaricata dal sito internet del Comune di Sante Marie sezione Albo Pretorio.
Coloro che non sono in regola con i pagamenti afferenti le precedenti annualità saranno esclusi dalla fida dell’anno 2025 così come dal regolamento.
1.BENEFICIARI
Possono presentare domanda per la concessione in fida pascolo dei terreni di proprietà dell’Ente, meglio specificati in premessa, tutti gli imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti o conduttori di aziende ad indirizzo zootecnico regolarmente iscritte alla Camera di Commercio dell’Agricoltura Industria ed Artigianato competente ed in possesso delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività di zootecnica; Ai fini dell’assegnazione costituisce titolo prioritario la residenza del titolare dell’Azienda nel comune di Sante Marie da almeno anni 2 e la sede dell’azienda nel territorio del Comune di Sante Marie o comune confinante con il Comune di Sante Marie. Per gli allevatori che non soddisfino i criteri di cui al capoverso precedente si adotta il seguente criterio di assegnazione: A seguito del rilascio dell'atto di fida pascolo anno 2024, sono state individuate le ditte presenti sul territorio del Comune di Sante Marie che hanno prodotto la documentazione minima necessaria al rilascio della concessione. Tale concessione per l'anno 2025, costituirà diritto di prelazione nella concessione. Il diritto di prelazione, potrà essere esercitato a condizione che si accetti la superficie assegnata nell'anno 2024 - rinunciando ad eventuali aumenti dei capi dell'allevamento. Sono esclusi dall’assegnazione gli allevatori che non hanno ottemperato al pagamento della fida pascolo anno 2024 entro il 31/12/2024;
2. MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande di presentazione della fida pascolo, da redigersi secondo il modello allegato, dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 12.00 del 31/03/2025;
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. generalità complete del proprietario e/o conduttore degli animali ed ubicazione dell’azienda;
2. generalità complete del custode degli animali, se diverso dal soggetto di cui al punto 1;
3. numero degli animali distinti per specie, età e numero di contrassegno auricolare, eventuale marchio;
4. Dichiarazione attestante che il richiedente non ha riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
5. Sommaria descrizione delle modalità di pascolamento con specifiche indicazioni dei sistemi preventivi di difesa avverso attacchi di predatori.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. Copia del registro di stalla aggiornato, rilasciato dal Servizio dell’Anagrafe Bovina per l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
b. Copia di tutte le certificazioni sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dall’A.S.P. di appartenenza da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o negative da prove seriologiche;
c. Copia della visura camerale, con espressa indicazione dell'assetto societario, al fine di procedere alla richiesta della documentazione di cui all'art. 1 comma 1142 della Legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 in materia di controlli antimafia (solo se è variato l’assetto societario rispetto al 2023)
d. Dichiarazione del richiedente che attesti la regolarità dei pagamenti dei tributi locali ed assenza di contenziosi con l’ente;
e. Copia del modello 4 informatizzato;
f. Dichiarazione in merito al rispetto della normativa vigente in materia sanitarie ed urbanistica dello STABILIMENTO;
g. Copia versamento fida pascolo anno 2024;
L'eventuale mancanza di documentazione relativa a registro stalla e certificazioni sanitarie, potrà essere sanata entro 20 gg. dalla data di richiesta di documentazione integrativa, trascorso tale termine la domanda sarà archiviata e si dovrà procedere alla presentazione di nuova istanza con decadimento del diritto di prelazione.
3.ISTRUTTORIA DOMANDA
All’istruttoria delle domande, pervenute nei termini e secondo le modalità sopra descritte, provvederà il Servizio Vigilanza di Sante Marie. La stessa istruttoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle istanze. Nel termine sopra detto il Servizio provvederà a trasmettere l’elenco delle domande ammesse. Il Responsabile del Servizio provvederà ad adottare il provvedimento di concessione in fida pascolo in favore dei soggetti ammessi, il quale dovrà essere notificato ai medesimi per l’accettazione. Fermo restando il criterio di priorità indicato all’articolo 1, nell’ipotesi in cui il numero delle domande ecceda la disponibilità del carico pascolativo massimo ammissibile, l’ufficio adotterà i seguenti criteri di preferenza: 1. Ubicazione dell’azienda nell’area limitrofa a quelle oggetto di fida; 2. Ordine di presentazione dell’istanza al protocollo dell’Ente; 3. Numero di capi di bestiame per i quali si richiede la concessione dei terreni con prevalenza dei richiedenti che hanno indicato un maggior numero di capi di bestiame. Qualora dall’applicazione dei suddetti criteri non fosse possibile assegnare le aree richieste il Servizio provvederà al sorteggio delle istanze pervenute previa convocazione degli interessati.
4.DIVIETI
- è vietato il pascolo brado; - è vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato o in quelli deperenti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente. - è vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per cinque anni dal verificarsi dell'evento. - è fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione. - è fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità. - è proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito. - è proibito introdurre gli animali fidati in località diverse da quella concessa. - è fatto divieto ai fidatari o ai custodi degli animali di portare in foresta strumenti da taglio o altri attrezzi che possono danneggiare le piante. - I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
- I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
- Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati, con sistemi fissi, strade o viottoli di campagna.
5.OBBLIGHI
L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione.
- Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi.
- Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento.
- Nel caso di malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che viene dettata dagli Organi competenti, sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame senza diritto ad alcun risarcimento della somma pagata.
- Nel termine di 10 giorni dal rilascio dell’autorizzazione il fidatario farà conoscere agli Organi addetti al controllo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei custodi del bestiame (se diversi dal fidatario).
- ad ogni richiesta, da parte degli Organi addetti al controllo, i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.
6.SANZIONI
Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l’autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato nelle forme di legge, comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per l’inosservanza delle disposizioni del presente bando ed in particolare per:
a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione;
b) Abusiva immissione del bestiame;
c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio;
d) Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame;
La violazione – anche cumulativa - reiterata per almeno tre volte nell’anno solare, comporta la decadenza della concessione e l’inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre dall’accertamento dell’ultima violazione.
Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.
7.VIGILANZA
I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Comando dei Carabinieri Forestali ed a tutti gli altri Organi di Polizia, competenti per territorio.