Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità in Italia alle Elezioni Comunali per i Cittadini dell'Unione Europea

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13 Aprile 26

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IL SINDACO 


Visto l’art. 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente il “Recepimento della direttiva 94/80/CE del  Consiglio sull’elettorato attivo e passivo dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l’elezione dei consigli comunali”; 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante: “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità  di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”; Viste le circolari del Ministero dell’interno n. 70, in data 16 aprile 1996, e n. 134/03, in data 30 dicembre 2003; 

RENDE NOTO 

Tutti i cittadini dei seguenti Paesi aderenti all’Unione europea: 
“Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,  Lettonia,  Lituania,  Lussemburgo,  Malta,  Paesi  Bassi,  Polonia,  Portogallo,  Repubblica  Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria”, potranno votare per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, nel Comune di residenza. Lo 
stesso diritto ha il personale diplomatico o consolare (ed il relativo personale dipendente dei consolati o ambasciate) degli Stati dell’Unione europea in Italia, pur se non residenti, e non già iscritti in nessuna lista 
aggiunta di altro comune italiano. 

Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale. Per l’esercizio dei detti diritti dovrà essere presentata, al Sindaco del Comune di residenza, domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte.
 
Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere  espressamente dichiarati: 
—  la cittadinanza; 
—  l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine; 
—  la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già  iscritti. L’iscrizione dell’elettore di altro Stato dell’Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può comunque prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune; 
—  la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

 
Alla  domanda  non  presentata  personalmente  dovrà  essere  allegata  fotocopia  non  autenticata  di  un documento di identità valido, come previsto dagli artt. 38 e 45 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Lo schema di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio elettorale comunale. 
La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del consiglio comunale, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto 
di convocazione dei comizi elettorali, ossia non oltre il 14 aprile 2026. 
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.